Ecobonus
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti.
Le aliquote confermate dall'ultima finanziaria sono leseguenti:
ABITAZIONE PRINCIPALE
2025: 50%
2026 e 2027: 36%
SECONDA CASA
2025: 36%
2026 e 2027: 30%

BENEFICIARI
In particolare sono ammessi all'agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- i titolari di un diritto reale sull'immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- chi detiene l'immobile in comodato
INTERVENTI AMMESSI
- Fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.
- Fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, si può considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici.
- Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E. - ove richiesto; direzione dei lavori etc...).


REQUISITI
- L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).
- L’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
- I valori di trasmittanza termica finali (UW) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella sottostante

LIMITI DI SPESA
Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.


BENEFICI FISCALI PER LE IMPRESE
- IRES 10.000 X 24% = 2.400€
- IRAP 10.000 X 3,9% = 390€
Detrazione fiscale 50%: la società può beneficiare della detrazione fiscale in 10 anni, recuperando 5.000€
Il risparmio totale sarà: 2.400€ + 390€ + 5.000€ = 7.790€ ovvero il 77,9% dell'investimento effettuato
SOCIETA' DI PERSONE (snc, sas, libero professionista)
- IRAP 10.000€ X 3,9% = 390€
Il reddito conseguito viene imputato per trasparenza sui soci, i quali sono tassati con le loro aliquote marginali e possono così ottenere un risparmio di imposta variabile a seconda dello scaglione di reddito di appartenenza, con una forbice compresa tra il 23% ed il 43% (più le addizionali variabili)
- 1° ipotesi: IRPEF 10.000 X 23% = 2.300€
- 2° ipotesi: IRPEF 10.000 X 43% = 4.300€
Detrazione fiscale 50%: Detrazione fiscale 50%: la società può beneficiare della detrazione fiscale in 10 anni, recuperando 5.000€
Il risparmio totale sarà:
- 1° ipotesi: 390€ + 2.300€ + 5.000€ = 7.690€ ovvero il 76,9% dell'investimento effettuato
- 2° ipotesi: 390€ + 4.300€ + 5.000€ = 9.690€ ovvero il 96,9% dell'investimento effettuato
IVA AGEVOLATA
l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.


ITER E DOCUMENTI
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA
(https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html).
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nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
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in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE
di tipo tecnico:
- originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;
- asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti. Soltanto nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore/assemblatore/installatore di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti; Il valore di trasmittanza termica degli infissi ante intervento, che può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato dall’ENEA e che può essere riportato:
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all’interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
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in un’autocertificazione del produttore;
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nell’asseverazione;
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- schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
- copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare
di tipo amministrativo:
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
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