Super Ecobonus
BENEFICIARI e ALIQUOTE
- DAL 1° GENNAIO 2024
l’aliquota di detrazione è scesa al 7O% e sarà fruibile solamente per i condomini.
L'aliquota resta al 110% fino al 2025:
- per le zone terremotate;
- per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.
- NEGLI ANNI PRECEDENTI:
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Condomini, persone fisiche proprietarie di edifici composti fino a 4 unità immobiliari, e ONLUS, Associazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale
La detrazione spetta nella misura del 110%:
- anche per le spese sostenute nel 2023, se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022 (e, per i condomini, l'assemblea che ha approvato l'esecuzione dei lavori è stata adottata tra il 19 ed il 24 novembre 2022)
- solo per i condomini, se la CILAS è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l'assemblea che ha approvato l'esecuzione dei lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022
- nell'ipotesi di intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione degli edifici se, al 31/12/22, risulta presentata l'istanza per acquisire il titolo abilitativo.
La data della delibera assembleare deve essere certificata dall'amministratore o dal condominio che ha presieduto l'assemblea.
Nei casi diversi dai precedenti, la detrazione spetta nella misura del:
- 110% per le spese sostenute fino al 31/12/22
- 90% per le spese sostenute dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023 - Edifici unifamiliari o funzionalmente autonome
La detrazione spetta nella misura del 110%:
- per i lavori iniziati prima del 01/01/23 e le spese sostenute entro il 30/06/22
- per le spese sostenute fino al 31/03/23 se al 30/09/22 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo
La detrazione spetta al 90%:
se i lavori sono iniziati nel 2023, per spese sostenute dal 01/01/23 al 31/12/23 a condizione che:
- il contribuente sia il titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;
- che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro, calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente/familiare, per un coefficiente pari a 1 se il nucleo familiare è formato solo dal contribuente, aumentato di 1 se è presente un secondo familiare convivente, di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti 2 familiari a carico e di 2 se sono presenti 3 o più familiari a carico. -
Zone terremotate e soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali
L'aliquota resta al 110% fino al 2025:
- per le zone terremotate;
- per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. -
IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa
La detrazione spetta nella misura del 110%
- per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Il Super Ecobonus può essere ottenuto al massimo su due unità immobiliari dello stesso proprietario, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Sono escluse dall’agevolazione le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero, quelle di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli.
INTERVENTI AMMESSI
Sono ammessi al Super Ecobonus 110% tutti gli interventi di efficientamento energetico eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi cosiddetti “trainanti”:
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Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda (es. cappotto termico)
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Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
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Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione.
REQUISITI
È possibile usufruire del Super Ecobonus 110% solamente se gli interventi, nel complesso, producono un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Per quanto riguarda i serramenti:
Per quanto riguarda i serramenti:
- L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).
- L’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
- I valori di trasmittanza termica finali (UW) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella sottostante
LIMITI DI SPESA
ISOLAMENTO TERMICO:
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE:
SERRAMENTI:
- Singola unità familiare: 50.000 euro
- Condominio da 2 a 8 unità: 40.000 euro moltiplicato per le unità immobiliari
- Condominio oltre le 8 unità: 30.000 euro moltiplicato per le unità immobiliari
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE:
- Singola unità familiare: 30.000 euro
- Condominio da 2 a 8 unità: 20.000 euro moltiplicato per le unità immobiliari
- Condominio oltre le 8 unità: 15.000 euro moltiplicato per le unità immobiliari
SERRAMENTI:
- Singola unità familiare: 60.000 euro
Per attestare la congruità delle spese si deve fare riferimento ai prezzari in fase di definizione dal Mise. Fino ad allora, si utilizzeranno i prezzari regionali, i listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio o i prezzi di mercato del luogo in cui si effettuano i lavori.
Il costo delle attestazioni e delle asseverazioni è detraibile con le stesse modalità valide per gli interventi cui si riferiscono.
ITER E DOCUMENTI
Per usufruire del Super Ecobonus, il contribuente deve:
- pagare le spese con bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori);
- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti;
- acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE);
- inviare le asseverazioni e l’APE all’ENEA.
Mentre per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, il contribuente deve:
- richiedere, a commercialisti o periti ed esperti iscritti alle Camere di Commercio, il visto di conformità dei dati che attestano i presupposti che danno diritto alla detrazione;
- comunicare tali dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Inoltre deve acquisire:
-
l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa sul Super Ecobonus 110%;
-
l’asseverazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (vd nota nei limiti di spesa);
-
tramettere una copia dell’asseverazione all’ENEA.