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Bonus condomìni

I vantaggi fiscali per la riqualificazione del condominio
I vantaggi fiscali per la riqualificazione del condominio

La riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali permette di usufruire di detrazioni fiscali in diverse fasce di percentuale in base all'entità degli interventi effettuati:

  • 50% sostituzione infissi;
  • 65% sostituzione infissi in abbinamento ad altri interventi di riqualificazione energetica volti a migliorare le prestazioni energetiche del condominio;
  • 70% interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio;
  • 75% interventi di efficientamento energetico che interessino almeno il 25% della superficie disperdente e che apportino un miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva;
  • 80-85% interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica;
  • 90% interventi di efficientamento energetico con il conseguimento di un salto di almeno 2 classi energetiche
  1. CHI PUò USUFRUIRNE?
  2. LIMITI DI SPESA
  3. REQUISITI GENERALI CHE L'IMMOBILE DEVE POSSEDERE
  4. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
  5. CESSIONE DEL CREDITO FISCALE PER GLI INCAPIENTI

A. CHI PUÒ USUFRUIRNE?

  • coloro che sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • gli aventi diritto sulle unità immobiliari costituenti l’edificio in regola con il pagamento dei tributi previsti;
Beneficiari Bonus Condomini

B. LIMITI DI SPESA

Risparmio ottenuto dalla detrazioni fiscali
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore aeuro 40.000 per singola unità immobiliare. Sono ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio 2017.

C. REQUISITI GENERALI CHE L'IMMOBILE DEVE POSSEDERE

  • alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
  • deve essere dotato di impianto di riscaldamento (centralizzato o impianti autonomi) secondo la definizione del D.lgs 192/05 e successive modificazioni.
Requisiti Bonus Condomini

D. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

iter e documenti Bonus Condomini

a) documentazione da trasmettere all’ENEA entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n. 43 e si seguano le procedure in essa riportate).

  • scheda tecnica redatta da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici” opportunamente modificato e integrato;
  • scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E”).

b) documentazione da conservare a cura del cliente:

  • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio albo professionale) che deve contenere:
  1. la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
  2. i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
  3. i valori delle trasmittanze termiche dei nuovi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
  4. la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010;
  5. i valori di gtot delle schermature solari nel caso che esse siano state installate;
  6. per gli interventi che possono beneficiare del 75%, la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione degli interventi almeno la qualità media per entrambe le suddette prestazioni;
  7. la dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;
  • Copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell’intero edificio, ante e post intervento redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in considerazione l’edificio nella sua interezza, al fine di valutare le qualità delle prestazioni invernale ed estiva dell’involucro edilizio.
  • Copia degli attestati di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali.
  • Copia delle relazioni tecniche, necessarie, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i.;
  • Originali degli Allegati inviati all’ENEA debitamente firmati); (per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra FAQ n. 13).
  • Schede tecniche dei materiali e dei componenti;

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti di tipo “amministrativo”:

  • Fatture relative alle spese sostenute;
  • Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese;
  • Ricevuta del bonifico bancario o postale che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione (codice fiscale) e i dati del beneficiario del bonifico (numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario);
  • Ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale ricevuta della raccomandata postale.

E. CESSIONE DEL CREDITO FISCALE PER GLI INCAPIENTI

Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, i contribuenti incapienti (che rientrano nella no tax area) potranno cedere il credito fiscale alle banche, agli istituti e intermediari finanziari.

"Apertura per i contribuenti che ricadono nella “No tax area” - La legge di bilancio 2017 ha previsto che i condòmini beneficiari della detrazione d’imposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, possono cedere un credito d’imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Tali contribuenti potranno cedere il credito ai fornitori e alle imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari. Il Dl 50/2017 ha poi stabilito che per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, i beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari. Già per le spese sostenute nel 2016, tali soggetti hanno potuto cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta ai fornitori e alle imprese che hanno effettuato i lavori con esclusione, tuttavia, di banche e intermediari finanziari. Il provvedimento stabilisce, inoltre, che la detrazione non può essere in nessun caso ceduta alle pubbliche amministrazioni.

Chi può cedere il credito - I condòmini non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito (no tax area per l'anno precedente a quello in cui le spese sono sostenute), a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta per lavori di efficientamento energetico.

Misura del credito cedibile - Il credito d’imposta cedibile da parte di tutti i condòmini, compresi quelli che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella c.d. no tax area, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del 70%, per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e nella misura del 75%, per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici medesimi. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. I condòmini che ricadono nella no tax area possono, inoltre, cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Gli adempimenti per la cessione - Il condòmino che cede il credito d’imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione e l’accettazione del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo. L’amministratore del condominio comunica annualmente questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata e consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui ceduto che può essere utilizzato, o ulteriormente ceduto.

Utilizzo del credito d’imposta in compensazione - Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia. La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Con successiva risoluzione l’Agenzia istituirà il codice tributo per la fruizione del credito da indicare nel modello F24.

Come funziona la cessione del credito fiscale generato dall'ecobonus