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Super Ecobonus 110% interventi ammessi e beneficiari

Sicuramente questo DL testimonia la grande attenzione da parte del Governo verso il mondo dell’edilizia. L’obiettivo è quello di imprimere una fortissima spinta verso la transizione energetica di tutto il comparto creando nuovi posti di lavoro e riqualificando il parco immobiliare con edifici meno inquinanti e più confortevoli. 

Secondo le stime del Gruppo Gabetti grazie all’Ecobonus 110% gli interventi in efficientamento energetico potrebbero superare nel 2020 i 7 miliardi di euro e 15 miliardi di euro nel 2021 compensando, forse già a partire da quest’anno, gli effetti negativi del lockdown.

Le domande degli incentivi nel 2020 e nel 2021 potrebbero raddoppiare (348.649 secondo Cresme). Gli interventi più richiesti, sempre secondo l’Ufficio Studi Gabetti, riguardano in primis la sostituzione dei serramenti (40% delle domande in media) e poi a seguire la climatizzazione invernale (27%) e le schermature solari.

A questo punto riepiloghiamo i punti salienti dell’Ecobonus 110% ad oggi ipotizzati nei due articoli 119 (“Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”) e 121 (Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile).

 

DI COSA SI TRATTA:

  • Innalzamento delle agevolazioni dell’ecobonus e del sismabonus fino al 110% delle spese sostenute (finora erano al massimo rispettivamente 75%e 85%) con possibilità per le persone fisiche di detrarre tale 110% dalle proprie tasse in 5 anni (art. 119)

  • Eventuale cessione del credito di imposta all’impresa che ha eseguito i lavori e che potrà utilizzare tale credito per scontarlo dalle proprie tasse oppure per cederlo ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari” (art. 121)

PERIODO:

l’agevolazione riguarda “le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo”.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Massimale di spesa: € 60.000 “moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio”. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i CAM-criteri ambientali minimi
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Massimale di spesa: € 30.000 “moltiplicato per il numero delle unità immobiliari”
  • interventi sugli edifici unifamiliari “prima casa” per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Massimale di spesa: € 30.000.

SERRAMENTI:

tutti i lavori contemplati nei precedenti Ecobonus, tra cui serramenti e schermature solari, vengono portati in detrazione al 110% a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti (cappotto e caldaia).

Requisito indispensabile è che l’edificio faccia un salto di due classi energetiche testimoniato dall’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) rilasciata da un tecnico abilitato “nella forma di dichiarazione asseverata”.

BENEFICIARI:

  • Persone fisiche

  • Istituti autonomi case popolari (IACP) e simili

  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Queste disposizioni “non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Il Decreto introduce anche severe sanzioni: per ottenere l'incentivo è necessario fornire una certificazione che provi l'effettivo miglioramento energetico dell'edificio in seguito agli interventi. In caso di attestazioni false o asseverazioni infedeli è prevista una sanzione economica variabile dai 2.000 ai 15.000 euro per singola certificazione fraudolenta. Inoltre decadranno i benefici fiscali e si dovrà pagare l'intero intervento.
Guida sintetica al super ecobonus 110% dell'Agenzia delle Entrate
Scarica la Guida sintetica dell'Agenzia delle Entrate sul super Ecobonus 110% (art.119 e 121)
27 maggio 2020