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Circolare 8/E Agenzia delle Entrate: le principali novità

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Tra i punti principali, ritroviamo:

  • La detrazione al 50 % si applica anche se l'immobile non è abitazione principale all’inizio dei lavori, purché lo diventi entro la fine degli stessi.
  • Il beneficio include anche le pertinenze (garage, cantine), se collegate all’abitazione principale.
  • In assenza del requisito di “prima casa”, la detrazione scende al 36 % nel 2025 e al 30 % nel 2026–2027, con tetto massimo di spesa pari a 96.000 € per unità immobiliare.
  • Stop alle detrazioni per impianti a combustibili fossili dal 1° gennaio 2025.

Inoltre, la Circolare 8/E fa un’importante precisazione sulle parti comuni di un edificio chiarendo che i condomini hanno diritto alle detrazioni con aliquota maggiorata se sono proprietari o hanno un diritto reale di godimento su un appartamento di quel condominio e se quella è l’abitazione principale loro o di un loro familiare. Se invece un condomino non ha questi due requisiti ha diritto alle detrazioni al 36% per il 2025 e al 30% per il 2026 e 2027
Di conseguenza, è possibile che, all’interno dello stesso condominio, per interventi sulle parti comuni, i vari condomini beneficino di diverse aliquote di detrazione.

Per quanto riguarda invece gli altri incentivi, riassumendo, possiamo dire che il bonus mobili resta invariato per il 2025, mentre il superbonus subisce correttivi più contenuti e mantiene le opzioni di dilazione già in programma.
9 luglio 2025