Cessione del credito: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 25 febbraio 2022 n.13

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, è ora passato alle Camere per la sua conversione in legge che dovrà avvenire entro 60 giorni.
Il Decreto ha abrogato il tanto discusso comma 1 dell'art.28 del Decreto legge n.4 del 27/01/22 (Decreto Sostegni Ter) che limitava drasticamente il numero di passaggi consentiti per la cessione del credito delle detrazioni fiscali.
L’articolo 1 del Decreto Legge n.13 stabilisce che dopo la prima cessione del credito saranno consentiti altri 2 ulteriori passaggi, ma solo in favore di Banche, intermediari finanziari iscritti all’Albo o imprese di assicurazione.
Inoltre, dal 1° maggio p.v., verranno introdotte 2 novità:
- non sarà più possibile cedere parzialmente il credito fiscale, successivamente alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.
- sarà obbligatorio il “bollino blu”, ovvero un codice univoco identificativo da indicare nelle comunicazioni delle eventuali cessioni. In questo modo ogni passaggio potrà essere tracciato.
L’articolo 2 invece riguarda l’inasprimento delle sanzioni in caso di false asseverazioni: “Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1 –ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena sarà aumentata.”
Sempre riferendosi ai tecnici abilitati, l’articolo 2 stabilisce anche che questi dovranno adeguare le proprie assicurazioni professionali stipulando una polizza per ciascun intervento con un massimale pari all’importo dei lavori oggetto di attestazioni ed asseverazioni.
