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La Cessione del Credito Ecobonus per le Flat Tax

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente specificato, in risposta ad un interpello, che l’Ecobonus può essere ceduto da tutti i «soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta».
Ciò significa che anche i liberi professionisti in regime forfettario possono cedere ai fornitori la detrazione fiscale spettante per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica.
L’importante è che la fattura emessa dai fornitori indichi l’intero corrispettivo dovuto: «Ai fini dell’adempimento della fatturazione, l’importo del credito ceduto non può essere dedotto dalla base imponibile della cessione dei beni».
L’importo del bonifico coinciderà con l’importo indicato in fattura o sarà inferiore se si è deciso di cedere il credito al fornitore: «Infine, si evidenzia che l’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura, ovvero essere inferiore nell’ipotesi, ventilata dal contribuente, in cui il contribuente intende utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori e a parziale pagamento del corrispettivo stesso».

In riferimento alle modalità di pagamento delle spese ammesse alla detrazione, «le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del Tuir, non titolari di reddito d’impresa, che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese in questione sono tenuti, tra l’altro, ad effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi all’agevolazione mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato».
19 marzo 2020