DETRAZIONI FISCALI 50%: forse non tutti sanno che...

PERSONE FISICHE
Per quanto riguarda le persone fisiche, l'investimento verrà ammortizzato in pochi anni grazie al risparmio di energia utilizzata per il riscaldamento e raffrescamento del proprio immobile.
AZIENDE
Le aziende invece hanno anche altri strumenti: le detrazioni fiscali sono infatti cumulabili con la deduzione delle relative spese dal reddito di impresa per imprenditori individuali, società di persone (snc, sas), enti commerciali e società di capitali (srl, spa, sapa, società cooperative e società di mutua assicurazione).
Questo principio era già stato ben chiarito dall’articolo 2 (Soggetti ammessi alla detrazione) del D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”) “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Tale articolo 2 prevede, al comma 1, quanto segue:
“1. Per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, la detrazione dall’imposta sul reddito spetta:- alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti”.
In altre parole, una società soggetta all’IRES, che svolga interventi di riqualificazione energetica che danno diritto all’agevolazione, trarrà un duplice vantaggio fiscale: quello derivante dalla detrazione IRES (risparmio d’imposta) della spesa sostenuta e quello derivante dalla deduzione dei costi dell’intervento(per gli immobili in proprietà, ad esempio, sotto forma delle quote di ammortamento calcolate sul costo dell’immobilizzazione).
Grazie a questa doppia possibilità, una società di capitale può arrivare ad un risparmio totale del 77,9% dell'investimento effettuato, mentre le società di persone, snc e sas, possono raggiungere il 96,9%.