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Confermato lo stop al bonus barriere architettoniche 75%

26 gennaio 2024:

la commissione Finanze della Camera ha confermato che, dal 1°gennaio 2024, il Bonus 75% non è più applicabile a infissi e serramenti, come previsto dal Decreto  212/2023

Quali bonus potranno essere utilizzati nel 2024?

Bonus 75% Barriere Architettoniche

L’agevolazione fiscale del 75% consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici di tutte le classi catastali, che siano essi unifamiliari, condomini minimi (da 2 a 8 unità immobiliari), condomini con più di 8 unità o singoli appartamenti.

La detrazione di imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2025 va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Per questo bonus è anche possibile usufruire della cessione del credito o sconto in fattura.



 
Beneficiari Ecobonus 50%

BENEFICIARI

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
In particolare sono ammessi all'agevolazione:
  • le persone fisiche (IRPEF), compresi gli esercenti arti e professioni
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • Società semplici
  • Associazioni tra professionisti
  • Soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) per interventi realizzati sui loro immobili strumentali, beni merce o patrimoniali
Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche:
    • i titolari di un diritto reale sull'immobile
    • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
    • gli inquilini
    • chi detiene l'immobile in comodato
 
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con l'Interpello n.444 del 2022, che i lavori sono agevolabili anche se nell'edificio non sono presenti persone con disabilità o over 65.

INTERVENTI AMMESSI

  • Fornitura e posa in opera di nuovi serramenti ed automazioni, nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989.

  • Fornitura e installazione di ascensori e montacarichi

  • Adeguamento del bagno con demolizione e ricostruzione delle pareti, nel rispetto delle misure minime (180x180 cm)
  • Adeguamento della cucina o della camera da letto in modo da consentire la movimentazione della carrozzina

  • Altri interventi idonei al superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, compreso il rifacimento del marciapiede antistante l'edificio.
Interventi ammessi all'Ecobonus 50%
Requisiti vecchie finestre

REQUISITI FINESTRE ESISTENTI

L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione) e che non siano ancora conformi alla normativa DM 236/89 per l'abbattimento delle barrere architettoniche.

È sufficiente che le vecchie finestre abbiano almeno una di queste caratteristiche:

  • Altezza della maniglia inferiore a 100 cm

  • Altezza della maniglia superiore a 130 cm

  • Altezza parapetto inferiore a 100 cm

  • Profilo della traversa inferiore dell'anta apribile a spigolo vivo

  • Forza di azionamento maniglia e apertura serramento superiore a 8kg (dimostrabile con autodichiarazione del serramentista/committente finale)

REQUISITI PORTEFINESTRE ESISTENTI

L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione) e che non siano ancora conformi alla normativa DM 236/89 per l'abbattimento delle barrere architettoniche.

È sufficiente che le vecchie portefinestre abbiano almeno una di queste caratteristiche:

  • Altezza della maniglia inferiore a 100 cm o superiore a 130 cm

  • Altezza del meccanismo di sblocco anta abbinata (2° anta)  inferiore a 100 cm o superiore a 130 cm (solo per portefinestre 2 ante con luce anta primaria inferiore a 75 cm)

  • Luce netta del passaggio anta primaria di almeno 75 cm (per portefinestra a 2 ante, se la luce netta dell'anta primaria fosse inferiore a 75 cm, sarà possibile rilevare la misura con entrambe le ante aperte)

  • Altezza della soglia superiore a 2.5 cm

  • Forza di azionamento maniglia e apertura serramento superiore a 8kg (dimostrabile con autodichiarazione del serramentista/committente finale)
Requisiti vecchie portefinestre

REQUISITI NUOVI SERRAMENTI

Estratto dai punti 8.1.1 e 8.1.3 specifiche tecniche del DM 236/89:

  • L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione) e che non siano ancora conformi alla normativa per l'abbattimento delle barrere architettoniche

  • I serramenti interessati devono avere una soglia a pavimento non superiore a 2.5 cm

  • Le finestre e le porte/finestre devono avere le maniglie o dispositivo di comando ad un'altezza compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm

  • Le porte interne devono avere le maniglie o dispositivo di comando ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95

  • Lo sforzo di apertura deve essere inferiore a 8 kg

  • Le porte devono avere un varco di passaggio di almeno 80 cm, 75 cm considerando anche l'ingombro della porta

  • Lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere sagomato o protetto per non causare infortuni

  • è consentito cambiare tipologia di serramento (es. da battente a scorrevole)

  • NON è consentito cambiare la dimensione del serramento (ad esempio allargare un varco o trasformare una finestra in una portafinestra)

LIMITI DI SPESA

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno

  • 50.000 euro, per la singola unità immobiliare non funzionalmente indipendente (appartamento) che, come riportato nella circolare 17/E, può usufruire del Bonus 75% anche se i lavori non vengono eseguiti sull'intero condominio

  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari

  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Limiti di spesa Ecobonus 50%
ASSEVERAZIONI

ASSEVERAZIONI

L'asseverazione tecnica è sempre necessaria e deve essere rilasciata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra o perito edile) che dovrà verificare la conformità dei nuovi infissi rispetto alle prescrizioni del DM 236/89.
L'asseverazione tecnica può essere fatta esclusivamente a lavori conclusi, direttamente in cantiere o visionando una opportuna documentazione fotografica relativa all'intervento realizzato.

L'asseverazione fiscale, ovvero la verifica della congruità della spesa, è obbligatoria nel caso in cui si verifichino contemporaneamente queste 3 condizioni:
1. si richieda lo sconto in fattura o cessione del credito,
2. ci sia la presenza di un titolo edilizio
3. l'importo complessivo delle spese sostenute sia superiore a 10.000€.
Anche questa asseverazione deve essere rilasciata da un professionista

BENEFICI FISCALI PER LE IMPRESE

Le persone giuridiche potranno beneficiare, non solo del bonus 75%, ma anche degli ammortamenti fiscali. Questo processo di deducibilità dei costi consente di sostituire i serramenti quasi a costo zero.
Benefici fiscali per le imprese Ecobonus 50%
iter e documenti

ITER E DOCUMENTI

La Circolare AdE n. 17 del 26 giugno 2023 ha recentemente chiarito che, per gli interventi che accedono al Bonus Barriere Architettoniche 75% è necessario conservare la seguente documentazione:
  • Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 [documento DA CONSERVARE che può essere approntato dal Costruttore di Serramenti oppure da un Tecnico Abilitato].
  • Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile in relazione ai massimali di detrazione complessivi e ai massimali specifici.
  • Fatture o ricevute fiscali inerenti le spese sostenute per l'intervento che accede alla detrazione fiscale e la riconducibilità delle stesse agli interventi agevolabili.
  • Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta.
  • In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio

 

Il Contribuente che vuole accedere alle detrazioni fiscali del 75% deve inoltre essere in possesso e conservare questi documenti:
  • Verifica della congruità della spesa, ove prevista [documento DA CONSERVARE che può essere approntato dal Costruttore di Serramenti oppure da un Tecnico Abilitato a seconda dei casi].
  • Visto di conformità, ove previsto [documento DA CONSERVARE che deve essere approntato dai soggetti incaricati].
  • Fatture o ricevute fiscali inerenti le spese sostenute per prestazioni professionali inerenti l’intervento.
  • Dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'unità immobiliare oggetto di intervento [eventuale].
  • Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà + relativi allegati [documento DA CONSERVARE che deve essere approntato dal Contribuente che intende detrarre le spese].
  • Attestazione di esecuzione con bonifico bancario dei pagamenti delle spese fatturate.