Bonus 75% Barriere Architettoniche
L’agevolazione fiscale del 75% consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici di tutte le classi catastali, che siano essi unifamiliari, condomini minimi (da 2 a 8 unità immobiliari) o condomini con più di 8 unità.
La detrazione di imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2025 va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Per questo bonus è anche possibile usufruire della cessione del credito o sconto in fattura.
È obbligatoria l'asseverazione in caso di interventi non in edilizia libera, per i quali si richiede la cessione del credito o lo sconto in fattura.

BENEFICIARI
In particolare sono ammessi all'agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- i titolari di un diritto reale sull'immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- chi detiene l'immobile in comodato
INTERVENTI AMMESSI
- Fornitura e posa in opera di nuovi serramenti ed automazioni, nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989
- Fornitura e installazione di ascensori e montacarichi
- Adeguamento del bagno con demolizione e ricostruzione delle pareti, nel rispetto delle misure minime (180x180 cm)
- Adeguamento della cucina o della camera da letto in modo da consentire la movimentazione della carrozzina
- Altri interventi idonei al superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, compreso il rifacimento del marciapiede antistante l'edificio.

REQUISITI
- L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).
- I serramenti interessati devono avere una soglia a pavimento non superiore a 2.5 cm
- L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.
- Le porte devono avere un varco di passaggio di almeno 80 cm.
LIMITI DI SPESA
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dallesterno
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.


BENEFICI FISCALI PER LE IMPRESE