Confermato lo stop al bonus barriere architettoniche 75%
26 gennaio 2024:
la commissione Finanze della Camera ha confermato che, dal 1°gennaio 2024, il Bonus 75% non è più applicabile a infissi e serramenti, come previsto dal Decreto 212/2023
Quali bonus potranno essere utilizzati nel 2024?
Bonus 75% Barriere Architettoniche
L’agevolazione fiscale del 75% consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici di tutte le classi catastali, che siano essi unifamiliari, condomini minimi (da 2 a 8 unità immobiliari), condomini con più di 8 unità o singoli appartamenti.
La detrazione di imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2025 va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Per questo bonus è anche possibile usufruire della cessione del credito o sconto in fattura.
BENEFICIARI
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
In particolare sono ammessi all'agevolazione:
In particolare sono ammessi all'agevolazione:
- le persone fisiche (IRPEF), compresi gli esercenti arti e professioni
- Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- Società semplici
- Associazioni tra professionisti
- Soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) per interventi realizzati sui loro immobili strumentali, beni merce o patrimoniali
Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull'immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- chi detiene l'immobile in comodato
INTERVENTI AMMESSI
- Fornitura e posa in opera di nuovi serramenti ed automazioni, nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989.
- Fornitura e installazione di ascensori e montacarichi
- Adeguamento del bagno con demolizione e ricostruzione delle pareti, nel rispetto delle misure minime (180x180 cm)
- Adeguamento della cucina o della camera da letto in modo da consentire la movimentazione della carrozzina
- Altri interventi idonei al superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, compreso il rifacimento del marciapiede antistante l'edificio.
REQUISITI FINESTRE ESISTENTI
L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione) e che non siano ancora conformi alla normativa DM 236/89 per l'abbattimento delle barrere architettoniche.
È sufficiente che le vecchie finestre abbiano almeno una di queste caratteristiche:
È sufficiente che le vecchie finestre abbiano almeno una di queste caratteristiche:
- Altezza della maniglia inferiore a 100 cm
- Altezza della maniglia superiore a 130 cm
- Altezza parapetto inferiore a 100 cm
- Profilo della traversa inferiore dell'anta apribile a spigolo vivo
- Forza di azionamento maniglia e apertura serramento superiore a 8kg (dimostrabile con autodichiarazione del serramentista/committente finale)
REQUISITI PORTEFINESTRE ESISTENTI
L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione) e che non siano ancora conformi alla normativa DM 236/89 per l'abbattimento delle barrere architettoniche.
È sufficiente che le vecchie portefinestre abbiano almeno una di queste caratteristiche:
È sufficiente che le vecchie portefinestre abbiano almeno una di queste caratteristiche:
- Altezza della maniglia inferiore a 100 cm o superiore a 130 cm
- Altezza del meccanismo di sblocco anta abbinata (2° anta) inferiore a 100 cm o superiore a 130 cm (solo per portefinestre 2 ante con luce anta primaria inferiore a 75 cm)
- Luce netta del passaggio anta primaria di almeno 75 cm (per portefinestra a 2 ante, se la luce netta dell'anta primaria fosse inferiore a 75 cm, sarà possibile rilevare la misura con entrambe le ante aperte)
- Altezza della soglia superiore a 2.5 cm
- Forza di azionamento maniglia e apertura serramento superiore a 8kg (dimostrabile con autodichiarazione del serramentista/committente finale)
REQUISITI NUOVI SERRAMENTI
Estratto dai punti 8.1.1 e 8.1.3 specifiche tecniche del DM 236/89:
- L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione) e che non siano ancora conformi alla normativa per l'abbattimento delle barrere architettoniche
- I serramenti interessati devono avere una soglia a pavimento non superiore a 2.5 cm
- Le finestre e le porte/finestre devono avere le maniglie o dispositivo di comando ad un'altezza compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm
- Le porte interne devono avere le maniglie o dispositivo di comando ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95
- Lo sforzo di apertura deve essere inferiore a 8 kg
- Le porte devono avere un varco di passaggio di almeno 80 cm, 75 cm considerando anche l'ingombro della porta
- Lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere sagomato o protetto per non causare infortuni
- è consentito cambiare tipologia di serramento (es. da battente a scorrevole)
- NON è consentito cambiare la dimensione del serramento (ad esempio allargare un varco o trasformare una finestra in una portafinestra)
LIMITI DI SPESA
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
- 50.000 euro, per la singola unità immobiliare non funzionalmente indipendente (appartamento) che, come riportato nella circolare 17/E, può usufruire del Bonus 75% anche se i lavori non vengono eseguiti sull'intero condominio
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
ASSEVERAZIONI
L'asseverazione tecnica è sempre necessaria e deve essere rilasciata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra o perito edile) che dovrà verificare la conformità dei nuovi infissi rispetto alle prescrizioni del DM 236/89.
L'asseverazione tecnica può essere fatta esclusivamente a lavori conclusi, direttamente in cantiere o visionando una opportuna documentazione fotografica relativa all'intervento realizzato.
L'asseverazione fiscale, ovvero la verifica della congruità della spesa, è obbligatoria nel caso in cui si verifichino contemporaneamente queste 3 condizioni:
1. si richieda lo sconto in fattura o cessione del credito,
2. ci sia la presenza di un titolo edilizio
3. l'importo complessivo delle spese sostenute sia superiore a 10.000€.
Anche questa asseverazione deve essere rilasciata da un professionista
L'asseverazione tecnica può essere fatta esclusivamente a lavori conclusi, direttamente in cantiere o visionando una opportuna documentazione fotografica relativa all'intervento realizzato.
L'asseverazione fiscale, ovvero la verifica della congruità della spesa, è obbligatoria nel caso in cui si verifichino contemporaneamente queste 3 condizioni:
1. si richieda lo sconto in fattura o cessione del credito,
2. ci sia la presenza di un titolo edilizio
3. l'importo complessivo delle spese sostenute sia superiore a 10.000€.
Anche questa asseverazione deve essere rilasciata da un professionista
BENEFICI FISCALI PER LE IMPRESE
Le persone giuridiche potranno beneficiare, non solo del bonus 75%, ma anche degli ammortamenti fiscali. Questo processo di deducibilità dei costi consente di sostituire i serramenti quasi a costo zero.
ITER E DOCUMENTI
La Circolare AdE n. 17 del 26 giugno 2023 ha recentemente chiarito che, per gli interventi che accedono al Bonus Barriere Architettoniche 75% è necessario conservare la seguente documentazione:
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Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 [documento DA CONSERVARE che può essere approntato dal Costruttore di Serramenti oppure da un Tecnico Abilitato].
-
Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile in relazione ai massimali di detrazione complessivi e ai massimali specifici.
-
Fatture o ricevute fiscali inerenti le spese sostenute per l'intervento che accede alla detrazione fiscale e la riconducibilità delle stesse agli interventi agevolabili.
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Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta.
-
In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio
Il Contribuente che vuole accedere alle detrazioni fiscali del 75% deve inoltre essere in possesso e conservare questi documenti:
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Verifica della congruità della spesa, ove prevista [documento DA CONSERVARE che può essere approntato dal Costruttore di Serramenti oppure da un Tecnico Abilitato a seconda dei casi].
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Visto di conformità, ove previsto [documento DA CONSERVARE che deve essere approntato dai soggetti incaricati].
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Fatture o ricevute fiscali inerenti le spese sostenute per prestazioni professionali inerenti l’intervento.
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Dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'unità immobiliare oggetto di intervento [eventuale].
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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà + relativi allegati [documento DA CONSERVARE che deve essere approntato dal Contribuente che intende detrarre le spese].
-
Attestazione di esecuzione con bonifico bancario dei pagamenti delle spese fatturate.